LEI

Associazione Culturale


Statuto

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Statuto dell'Associazione Lei

Art. 1. - Il giorno 9 luglio 2006 in Norma (LT), Via Caio Flacco, 16 - 04010 è costituita l'Associazione Lei. I soci fondatori costituenti il primo Consiglio Direttivo sono:
- Paola Coluzzi
- Rita Dell'Omo
- Donatella Nocenzi
- Mariella Nocenzi
- Gerardo Porcari.
L'Associazione sceglie come sua sede quella sita in Norma (LT), in Via Caio Flacco, 16 - 04010.
Lei è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L'Associazione è altresì aconfessionale aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale ed economica che condividano i principi democratici e la necessità di fornire pari opportunità di sviluppo per ogni abitante della Terra, in particolar modo per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne quando soggetti emarginati dai diritti umani fondamentali.
Titolo per esservi iscritti è esclusivamente l'interesse e la disponibilità a cooperare per gli obiettivi prefissi dall'Associazione La domanda di iscrizione comporta la conoscenza e la integrale accettazione del presente statuto.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione opererà al fine di diffondere internazionalmente la sua azione attraverso relazioni con enti sopranazionali, amministrazioni governative, aziende private, organizzazioni non governative, altre associazioni che condividano i principi dell'Associazione. In tal senso è previsto che l'Associazione possa creare una rete di associazioni collegate in tutti i paesi ove ciò sia possibile.

Art. 2. - L'Associazione Lei persegue i seguenti scopi:
- diffondere una cultura di parità delle opportunità fra donne e uomini in ogni contesto e ambito sociale, politico, professionale attraverso iniziative culturali, artistiche e divulgative attraverso la promozione di valori e procedure sulle quali è basata la parità fra le donne e gli uomini;
- migliorare la comprensione delle questioni connesse alla parità fra le donne e gli uomini, compresa la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso
- ampliare la conoscenza delle normative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali in tema di parità sostenendo lo scambio di informazioni e di buone procedure ed il lavoro in rete;
- promuovere una cultura civica fondata sul riconoscimento delle pari opportunità, declinate in particolare sulle differenze di genere attraverso le istituzioni, i centri istituzionali, gli attori culturali e i promotori sociali presso i cittadini, intesi nella loro dimensione collettiva e individuale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione anche di culture diverse (immigrate, marginali, emarginate) nel nome di interessi civici e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale delle pari opportunità, senza alcuna differenza di età, genere, razza, provenienza sociale, credo politico o condizione economica;
- promuovere le opportune forme di diffusione culturale e di pressione presso le istituzioni nazionali e internazionali affinché esse si adoperino per gli obiettivi perseguiti dall'Associazione;
- porsi come punto di riferimento per quanti, discriminati nel diritto di uguali opportunità di genere, possano trovare nelle attività dell'Associazione un supporto, orientamento e assistenza, alla espressione del proprio diritto;
- svolgere ogni altra attività, non compresa nei paragrafi che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà assumere la veste giuridica meglio idonea alla realizzazione dei compiti che si prefigge, nel limiti consentiti dalla legge o dalla pubblica autorità.

Art. 3. - L'Associazione Lei per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e, in particolare:
" attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti;
" attività di formazione: collaborazione e partnerships con istituzioni locali, nazionali ed internazionali, centri di ricerca locali, nazionali ed internazionali, corsi di aggiornamento e perfezionamento per educatori, insegnanti, operatori sociali, associazioni, studenti e cittadini, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
" attività editoriale: pubblicazione di una newsletter periodica, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'Associazione Lei è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione Lei è costituita da:
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito alla costituzione dell'associazione
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al rafforzamento dell'associazione.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere comunicato ai soci entro i quindici giorni precedenti la seduta.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Tesoriere

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo devono essere iscritti all'Associazione. Durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

Art. 11. - L'assemblea dei soci maggiorenni è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota d'iscrizione. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata da parte della metà degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le funzioni di Segretario dell'assemblea saranno svolte del Tesoriere dell'Associazione o da altra persone all'uopo nominata dall'Assemblea.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione viene comunicata ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante comunicazione scritta a tutti i soci.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria a maggioranza qualificata e con l'unanimità dei soci fondatori presenti delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. - Il Consiglio direttivo è composto da tutti i soci fondatori e da due membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti che siano iscritti da tre anni e che siano in regola con le quote di iscrizione.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:
- il presidente;
- almeno due dei componenti su richiesta motivata;
- almeno il 30% dei soci su richiesta scritta e motivata.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- presentare il progetto annuale delle attività previste secondo gli obiettivi dell'Associazione ex art. 2 di questo statuto;
- deliberare in merito alle attività da progettare e realizzare secondo gli obiettivi dell'Associazione ex art. 2 di questo statuto;
- istituire tutte le pratiche necessarie alla richiesta di fondi presso istituzioni pubbliche o private per la realizzazione delle attività secondo gli obiettivi dell'Associazione ex art. 2 di questo statuto;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Presidente e portati a conoscenza degli associati.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impegno e impedimento.
L'esercizio della firma da parte del Vice-Presidente si intende quale certificazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 - Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, riceve od effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia del beni o dei valori dell'Associazione ed alla conservazione dei documenti che riflettono l'Associazione.

Art. 18 - L'appartenenza all'Associazione cessa per:
a. recesso, da comunicarsi mediante raccomandata al Presidente;
b. esclusione da parte del Consiglio Direttivo.
c. morosità prolungata nel pagamento delle quote sociali.

L'esclusione viene disposta dal Consiglio Direttivo per comportamento dell'associato che sia in contrasto con i fini dell'associazione o lesivo del suo prestigio, ovvero inosservanza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il presente statuto entra in vigore dalla data di costituzione dell'Associazione.


Norma lì 9 luglio 2006


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